Educazione continua in medicina (ECM) è un programma nazionale di attività formative, attivo in Italia dal 2002. L’ECM prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo sanitario.
Il programma è stato adottato da tutti i maggiori Paesi del mondo. In Italia è obbligatorio per tutti i professionisti della sanità con il fine di mantenersi aggiornati e competenti. Il programma ECM comprende l’insieme di organizzazione e controllo delle attività formative di chiunque lo desideri effettuare, da società scientifiche a fondazioni, a reparti, università ed associazioni.
Ogni operatore sanitario provvederà alla sua formazione in ambito ECM in completa autonomia cercando di rispettare e prediligere quegli obiettivi di interesse nazionale e regionale che sono stati prefissati dall’apposita Commissione nazionale per la formazione che ha individuato, ai sensi dell’art.16-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 e successive modificazioni, i temi prioritari di ECM come obiettivi formativi d’interesse nazionale. La partecipazione al programma ECM è un dovere previsto anche dal codice deontologico, ed un obbligo confermato dalla sentenza del TAR n. 14062/2004 del 18 novembre 2004.(Decreto Monti 2012)
Altresì anche il datore di lavoro non può opporsi alle richieste di aggiornamento, come confermato dalla sentenza del Tribunale di Pescara del 26 giugno 2013, n. 887 e previsto dall’ex art. 21 CCNL 2001, che riconosce i giorni d’aggiornamento come giornate lavorative.