Rimedi omeopatici detraibili dal 730
Anche le visite ed i farmaci omeopatici possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi.
Rimedi omeopatici nel Decreto legislativo 219 del 2006
Il decreto legislativo 219 del 2006 considera i farmaci omeopatici come medicinali a tutti gli effetti e pertanto è possibile scaricare dal 730 le spese sostenute per visite omeopatiche e per medicinali omeopatici.
I rimedi omeopatici per il Ministero della Salute
Il Ministero della Salute definisce così i farmaci omeopatici: “Ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”.
I rimedi omeopatici Deducibili ma non rimborsabili
I farmaci omeopatici, dunque, vengono riconosciuti dal ministero come medicinali e, sebbene non siano rimborsabili poiché non sono a carico del SSN, possono essere inclusi nelle detrazioni relative alle spese sanitarie.
Detrazione del 19%
Come per le altre spese mediche, anche per le visite e i medicinali omeopatici è infatti possibile portare in detrazione il 19% di quanto speso nel corso dell’anno oltre la franchigia di 129,11 euro.
Per portare in detrazione le spese sostenute per prestazioni di un medico omeopata o per l’acquisto dei medicinali omeopatici da banco o con ricetta, è necessario allegare alla dichiarazione dei redditi lo scontrino della farmacia valido per la detrazione fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati
- la natura,
- la quantità dei prodotti acquistati
- il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale
- il codice fiscale del destinatario
così come indicato nel Testo Unico delle imposte sui redditi all’art 10, comma 1, lett.b.
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